CODICE DEON­TO­LOGICO FORENSE

(ENTRATO IN VIG­ORE IL 15 DICEM­BRE 2014)

Il Codice Deon­to­logico Forense riguarda tutti i prin­cipi e la modal­ità di eser­cizio dell’Avvocatura, a par­tire dalla tutela dei diritti e degli inter­essi della per­sona, in modo da assi­cu­rare la conoscenza delle leggi e con­tribuire pien­amente all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.

CON­SIGLIO NAZIONALE FORENSEPRESSO IL MIN­IS­TERO DELLA GIUS­TIZIA, COMU­NI­CATO 16 otto­bre 2014

(GU n. 241 del 16-​10-​2014)

(Approvato dal Con­siglio nazionale forense nella seduta del 31 gen­naio 2014)

TITOLO I

PRIN­CIPI GENERALI

Art. 1 – L’avvocato

1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla lib­ertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assi­cu­rando, nel processo, la rego­lar­ità del giudizio e del contraddittorio.

2. L’avvocato, nell’esercizio del suo min­is­tero, vig­ila sulla con­for­mità delle leggi ai prin­cipi della Cos­ti­tuzione e dell’Ordinamento dell’Unione Euro­pea e sul rispetto dei medes­imi prin­cipi, nonché di quelli della Con­ven­zione per la sal­va­guardia dei diritti dell’uomo e delle lib­ertà fon­da­men­tali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.

3. Le norme deon­to­logiche sono essen­ziali per la real­iz­zazione e la tutela dell’affidamento della col­let­tiv­ità e della clien­tela, della cor­ret­tezza dei com­por­ta­menti, della qual­ità ed effi­ca­cia della prestazione professionale.

Art. 2 – Norme deon­to­logiche e ambito di applicazione

1. Le norme deon­to­logiche si appli­cano a tutti gli avvo­cati nella loro attiv­ità pro­fes­sion­ale, nei rec­i­proci rap­porti e in quelli con i terzi; si appli­cano anche ai com­por­ta­menti nella vita pri­vata, quando ne risulti com­pro­messa la rep­utazione per­son­ale o l’immagine della pro­fes­sione forense.

2. I prat­i­canti sono soggetti ai doveri e alle norme deon­to­logiche degli avvo­cati e al potere dis­ci­pli­nare degli Organi forensi.

Art. 3 – Attiv­ità all’estero e attiv­ità in Italia dello straniero

1. Nell’esercizio di attiv­ità pro­fes­sion­ale all’estero l’avvocato ital­iano deve rispettare le norme deon­to­logiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.

2. In caso di con­trasto fra le due nor­ma­tive prevale quella del Paese ospi­tante, purché non con­fliggente con l’interesse pub­blico al cor­retto eser­cizio dell’attività professionale.

3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deon­to­logiche italiane.

Art. 4 – Volon­ta­ri­età dell’azione

1. La respon­s­abil­ità dis­ci­pli­nare dis­cende dalla inosser­vanza dei doveri e delle regole di con­dotta det­tati dalla legge e dalla deon­tolo­gia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L’avvocato, cui sia imputabile un com­por­ta­mento non col­poso che abbia vio­lato la legge penale, è sot­to­posto a pro­ced­i­mento dis­ci­pli­nare, salva in questa sede ogni autonoma val­u­tazione sul fatto commesso.

Art. 5 – Con­dizione per l’esercizio dell’attività professionale

L’iscrizione agli albi cos­ti­tu­isce con­dizione per l’esercizio dell’attività ris­er­vata all’avvocato.

Art. 6 – Dovere di evitare incompatibilità

1. L’avvocato deve evitare attiv­ità incom­pat­i­bili con la per­ma­nenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svol­gere attiv­ità comunque incom­pat­i­bili con i doveri di indipen­denza, dig­nità e decoro della pro­fes­sione forense.

Art. 7 – Respon­s­abil­ità dis­ci­pli­nare per atti di asso­ciati, col­lab­o­ra­tori e sostituti

L’avvocato è per­sonal­mente respon­s­abile per con­dotte, deter­mi­nate da suo incar­ico, ascriv­i­bili a suoi asso­ciati, col­lab­o­ra­tori e sos­ti­tuti, salvo che il fatto inte­gri una loro esclu­siva e autonoma responsabilità.

Art. 8 — Respon­s­abil­ità dis­ci­pli­nare della società

1. Alla soci­età tra avvo­cati si appli­cano, in quanto com­pat­i­bili, le norme del pre­sente codice.

2. La respon­s­abil­ità dis­ci­pli­nare della soci­età con­corre con quella del socio quando la vio­lazione deon­to­log­ica commessa da quest’ultimo è ricol­le­ga­bile a diret­tive impar­tite dalla società.

Art. 9 – Doveri di pro­bità, dig­nità, decoro e indipen­denza

1. L’avvocato deve esercitare l’attività pro­fes­sion­ale con indipen­denza, lealtà, cor­ret­tezza, pro­bità, dig­nità, decoro, dili­genza e com­pe­tenza, tenendo conto del rilievo cos­ti­tuzionale e sociale della difesa, rispet­tando i prin­cipi della cor­retta e leale concorrenza.

2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività pro­fes­sion­ale, deve osser­vare i doveri di pro­bità, dig­nità e decoro, nella sal­va­guardia della pro­pria rep­utazione e della immag­ine della pro­fes­sione forense.

Art. 10 – Dovere di fedeltà

L’avvocato deve adem­piere fedel­mente il mandato rice­vuto, svol­gendo la pro­pria attiv­ità a tutela dell’interesse della parte assis­tita e nel rispetto del rilievo cos­ti­tuzionale e sociale della difesa.

Art. 11 – Rap­porto di fidu­cia e accettazione dell’incarico

1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.

2. Il rap­porto con il cliente e con la parte assis­tita è fondato sulla fiducia.

3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difen­sori d’ufficio, quando nom­i­nato, non può, senzagius­ti­fi­cato motivo, rifi­u­tarsi di prestare la pro­pria attiv­ità o interromperla.

4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difen­sori per il patrocinio a spese dello Stato può rifi­utare la nom­ina o recedere dall’incarico con­fer­ito dal non abbi­ente solo per gius­ti­fi­cati motivi.

Art. 12 – Dovere di diligenza

L’avvocato deve svol­gere la pro­pria attiv­ità con coscienza e dili­genza, assi­cu­rando la qual­ità della prestazione professionale.

Art. 13 – Dovere di seg­retezza e riservatezza

L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assis­tita, alla rig­orosa osser­vanza del seg­reto pro­fes­sion­ale e al mas­simo ris­erbo su fatti e cir­costanze in qual­si­asi modo app­rese nell’attività di rap­p­re­sen­tanza e assis­tenza in giudizio, nonché nello svol­gi­mento dell’attività di con­sulenza legale e di assis­tenza strag­iudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 14 – Dovere di com­pe­tenza

L’avvocato, al fine di assi­cu­rare la qual­ità delle prestazioni pro­fes­sion­ali, non deve accettare incar­ichi che non sia in grado di svol­gere con adeguata competenza.

Art. 15 – Dovere di aggior­na­mento pro­fes­sion­ale e di for­mazione continua

L’avvocato deve curare costan­te­mente la preparazione pro­fes­sion­ale, con­ser­vando e accrescendo le conoscenze con par­ti­co­lare rifer­i­mento ai set­tori di spe­cial­iz­zazione e a quelli di attiv­ità prevalente.

Art. 16 – Dovere di adem­pi­mento fis­cale, prev­i­den­ziale, assi­cu­ra­tivo e contributivo

1. L’avvocato deve provvedere agli adem­pi­menti fis­cali e prev­i­den­ziali pre­visti dalle norme in materia.

2. L’avvocato deve adem­piere agli obb­lighi assi­cu­ra­tivi pre­visti dalla legge.

3. L’avvocato deve cor­rispon­dere rego­lar­mente e tem­pes­ti­va­mente i con­tributi dovuti alle Isti­tuzioni forensi.

Art. 17 – Infor­mazione sull’esercizio dell’attività professionale

1. È con­sen­tita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della col­let­tiv­ità, l’informazione sulla pro­pria attiv­ità pro­fes­sion­ale, sull’organizzazione e strut­tura dello stu­dio, sulle even­tu­ali spe­cial­iz­zazioni e titoli sci­en­tifici e pro­fes­sion­ali posseduti.

2. Le infor­mazioni dif­fuse pub­bli­ca­mente con qualunque mezzo, anche infor­matico, deb­bono essere traspar­enti, ver­i­tiere, cor­rette, non equiv­oche, non ingan­nevoli, non den­i­gra­to­rie o sug­ges­tive e non comparative.

3. In ogni caso le infor­mazioni offerte devono fare rifer­i­mento alla natura e ai lim­iti dell’obbligazione pro­fes­sion­ale.

Art. 18 – Doveri nei rap­porti con gli organi di informazione

1. Nei rap­porti con gli organi di infor­mazione l’avvocato deve ispi­rarsi a cri­teri di equi­lib­rio e misura, nel rispetto dei doveri di dis­crezione e ris­er­vatezza; con il con­senso della parte assis­tita, e nell’esclusivo inter­esse di quest’ultima, può fornire agli organi di infor­mazione notizie purché non cop­erte dal seg­reto di indagine.

2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assi­cu­rare l’anonimato dei minori.

Art. 19 — Doveri di lealtà e cor­ret­tezza verso i col­leghi e le Isti­tuzioni forensi

L’avvocato deve man­tenere nei con­fronti dei col­leghi e delle Isti­tuzioni forensi un com­por­ta­mento ispi­rato a cor­ret­tezza e lealtà.

Art. 20 — Respon­s­abil­ità disciplinare

La vio­lazione dei doveri di cui ai prece­denti arti­coli cos­ti­tu­isce illecito dis­ci­pli­nare perseguibile nelle ipotesi pre­viste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

Art. 21 — Potestà disciplinare

1. Spetta agli Organi dis­ci­pli­nari la potestà di appli­care, nel rispetto delle pro­ce­dure pre­viste dalle norme, anche rego­la­men­tari, le sanzioni adeguate e pro­porzion­ate alla vio­lazione deon­to­log­ica commessa.

2. Oggetto di val­u­tazione è il com­por­ta­mento com­p­lessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano con­tes­tati più addeb­iti nell’ambito del medes­imo procedimento.

3. La sanzione deve essere com­misurata alla grav­ità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sus­sis­tenza del dolo ed alla sua inten­sità, al com­por­ta­mento dell’incolpato, prece­dente e suc­ces­sivo al fatto, avuto riguardo alle cir­costanze, sogget­tive e ogget­tive, nel cui con­testo è avvenuta la violazione.

4. Nella deter­mi­nazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio even­tual­mente subito dalla parte assis­tita e dal cliente, della com­pro­mis­sione dell’immagine della pro­fes­sione forense, della vita pro­fes­sion­ale, dei prece­denti disciplinari.

Art. 22 – Sanzioni

1. Le sanzioni dis­ci­pli­nari sono:

a) Avver­ti­mento: con­siste nell’informare l’incolpato che la sua con­dotta non è stata con­forme alle norme deon­to­logiche e di legge, con invito ad asten­ersi dal com­piere altre infrazioni; può essere delib­er­ato quando il fatto con­tes­tato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non com­metta altre infrazioni.

b) Cen­sura: con­siste nel biasimo for­male e si applica quando la grav­ità dell’infrazione, il grado di respon­s­abil­ità, i prece­denti dell’incolpato e il suo com­por­ta­mento suc­ces­sivo al fatto inducono a ritenere che egli non incor­rerà in un’altra infrazione.

c) Sospen­sione: con­siste nell’esclusione tem­po­ranea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della pro­fes­sione o dal prat­i­can­tato e si applica per infrazioni con­sis­tenti in com­por­ta­menti e in respon­s­abil­ità gravi o quando non sus­sistono le con­dizioni per irrog­are la sola sanzione della censura.

d) Radi­azione: con­siste nell’esclusione defin­i­tiva dall’albo, elenco o reg­istro e impedisce l’iscrizione a qual­si­asi altro albo, elenco o reg­istro, fatto salvo quanto pre­visto dalla legge; è inflitta per vio­lazioni molto gravi che ren­dono incom­pat­i­bile la per­ma­nenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione dis­ci­pli­nare può essere aumen­tata, nel suo massimo:

a) fino alla sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale per due mesi, nel caso sia pre­vista la sanzione dell’avvertimento;

b) fino alla sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale non supe­ri­ore a un anno, nel caso sia pre­vista la sanzione della censura;

c) fino alla sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale non supe­ri­ore a tre anni, nel caso sia pre­vista la sanzione della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale fino a un anno;

d) fino alla radi­azione, nel caso sia pre­vista la sanzione della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione dis­ci­pli­nare può essere diminuita:

a) all’avvertimento, nel caso sia pre­vista la sanzione della censura;

b) alla cen­sura, nel caso sia pre­vista la sanzione della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale fino a un anno;

c) alla sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale fino a due mesi nel caso sia pre­vista la sospen­sione dall’esercizio della pro­fes­sione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scus­abili, all’incolpato è fatto richi­amo ver­bale, non avente carat­tere di sanzione disciplinare.

TITOLO II

RAP­PORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 23 – Con­fer­i­mento dell’incarico

1. L’incarico è con­fer­ito dalla parte assis­tita; qualora sia con­fer­ito da un terzo, nell’interesse pro­prio o della parte assis­tita, l’incarico deve essere accettato solo con il con­senso di quest’ultima e va svolto nel suo esclu­sivo interesse.

2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della per­sona che lo con­ferisce e della parte assistita.

3. L’avvocato, dopo il con­fer­i­mento del mandato, non deve intrat­tenere con il cliente e con la parte assis­tita rap­porti eco­nomici, pat­ri­mo­ni­ali, com­mer­ciali o di qual­si­asi altra natura, che in qualunque modo pos­sano influire sul rap­porto pro­fes­sion­ale, salvo quanto pre­visto dall’art. 25.

4. L’avvocato non deve con­sigliare azioni inutil­mente gravose.

5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifi­utare di prestare la pro­pria attiv­ità quando, dagli ele­menti conosciuti, desuma che essa sia final­iz­zata alla real­iz­zazione di oper­azione illecita.

6. L’avvocato non deve sug­gerire com­por­ta­menti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.

7. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione dei divi­eti di cui ai commi 3 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della cen­sura. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni.

Art. 24 – Con­flitto di interessi

1. L’avvocato deve asten­ersi dal prestare attiv­ità pro­fes­sion­ale quando questa possa deter­minare un con­flitto con gli inter­essi della parte assis­tita e del cliente o inter­ferire con lo svol­gi­mento di altro incar­ico anche non professionale.

2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale deve con­ser­vare la pro­pria indipen­denza e difend­ere la pro­pria lib­ertà da pres­sioni o con­dizion­a­menti di ogni genere, anche cor­re­lati a inter­essi riguardanti la pro­pria sfera personale.

3. Il con­flitto di inter­essi sus­siste anche nel caso in cui il nuovo mandato deter­mini la vio­lazione del seg­reto sulle infor­mazioni for­nite da altra parte assis­tita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingius­ta­mente un’altra parte assis­tita o cliente, l’adempimento di un prece­dente mandato lim­iti l’indipendenza dell’avvocato nello svol­gi­mento del nuovo incarico.

4. L’avvocato deve comu­ni­care alla parte assis­tita e al cliente l’esistenza di cir­costanze impedi­tive per la prestazione dell’attività richiesta.

5. Il dovere di asten­sione sus­siste anche se le parti aventi inter­essi con­fliggenti si riv­ol­gano ad avvo­cati che siano parte­cipi di una stessa soci­età di avvo­cati o asso­ci­azione pro­fes­sion­ale o che esercitino negli stessi locali e col­la­borino pro­fes­sion­al­mente in maniera non occasionale.

6. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso

1. La pat­tuizione dei com­pensi, fermo quanto pre­visto dall’art. 29, quarto comma, è lib­era. È ammessa la pat­tuizione a tempo, in misura for­fet­taria, per con­ven­zione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per sin­gole fasi o prestazioni o per l’intera attiv­ità, a per­centuale sul val­ore dell’affare o su quanto si prevede possa gio­varsene il des­ti­natario della prestazione, non soltanto a liv­ello stret­ta­mente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato per­cepisca come com­penso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La vio­lazione del divi­eto di cui al prece­dente comma com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

Art. 26 – Adem­pi­mento del mandato

1. L’accettazione di un incar­ico pro­fes­sion­ale pre­sup­pone la com­pe­tenza a svolgerlo.

2. L’avvocato, in caso di incar­ichi che com­portino anche com­pe­tenze diverse dalle pro­prie, deve prospettare al cliente e alla parte assis­tita la neces­sità di inte­grare l’assistenza con altro col­lega in pos­sesso di dette competenze.

3. Cos­ti­tu­isce vio­lazione dei doveri pro­fes­sion­ali il man­cato, ritardato o neg­li­gente com­pi­mento di atti iner­enti al mandato o alla nom­ina, quando derivi da non scus­abile e ril­e­vante trascu­ratezza degli inter­essi della parte assistita.

4. Il difen­sore nom­i­nato d’ufficio, ove sia imped­ito di parte­ci­pare a sin­gole attiv­ità proces­su­ali, deve darne tem­pes­tiva e moti­vata comu­ni­cazione all’autorità proce­dente ovvero incar­i­care della difesa un col­lega che, ove accetti, è respon­s­abile dell’adempimento dell’incarico.

5. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 27 – Doveri di informazione

1. L’avvocato deve infor­mare chiara­mente la parte assis­tita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle carat­ter­is­tiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attiv­ità da espletare, pre­cisando le inizia­tive e le ipotesi di soluzione.

2. L’avvocato deve infor­mare il cliente e la parte assis­tita sulla preved­i­bile durata del processo e sugli oneri ipo­tiz­z­abili; deve inoltre, se richiesto, comu­ni­care in forma scritta, a colui che con­ferisce l’incarico pro­fes­sion­ale, il preved­i­bile costo della prestazione.

3. L’avvocato, all’atto del con­fer­i­mento dell’incarico, deve infor­mare la parte assis­tita chiara­mente e per iscritto della pos­si­bil­ità di avvalersi del pro­ced­i­mento di medi­azione pre­visto dalla legge; deve altresì infor­marla dei per­corsi alter­na­tivi al con­tenzioso giudiziario, pure pre­visti dalla legge.

4. L’avvocato, ove ne ricor­rano le con­dizioni, all’atto del con­fer­i­mento dell’incarico, deve infor­mare la parte assis­tita della pos­si­bil­ità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

5. L’avvocato deve ren­dere noti al cliente ed alla parte assis­tita gli estremi della pro­pria polizza assicurativa.

6. L’avvocato, ogni qual­volta ne venga richiesto, deve infor­mare il cliente e la parte assis­tita sullo svol­gi­mento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e doc­u­menti, anche prove­ni­enti da terzi, con­cer­nenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede strag­iudiziale che giudiziale, fermo restando il dis­posto di cui all’art. 48, terzo comma, del pre­sente codice.

7. Fermo quanto pre­visto dall’art. 26, l’avvocato deve comu­ni­care alla parte assis­tita la neces­sità del com­pi­mento di atti nec­es­sari ad evitare pre­scrizioni, deca­denze o altri effetti pregiudizievoli rel­a­ti­va­mente agli incar­ichi in corso.

8. L’avvocato deve riferire alla parte assis­tita, se nell’interesse di questa, il con­tenuto di quanto appreso legit­ti­ma­mente nell’esercizio del mandato.

9. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 28 – Ris­erbo e seg­reto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, pri­mario e fon­da­men­tale dell’avvocato man­tenere il seg­reto e il mas­simo ris­erbo sull’attività prestata e su tutte le infor­mazioni che gli siano for­nite dal cliente e dalla parte assis­tita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipen­denza del mandato.

2. L’obbligo del seg­reto va osser­vato anche quando il mandato sia stato adem­pi­uto, comunque con­cluso, rin­un­ci­ato o non accettato.

3. L’avvocato deve adop­er­arsi affinché il rispetto del seg­reto pro­fes­sion­ale e del mas­simo ris­erbo sia osser­vato anche da dipen­denti, prat­i­canti, con­sulenti e col­lab­o­ra­tori, anche occa­sion­ali, in relazione a fatti e cir­costanze app­rese nella loro qual­ità o per effetto dell’attività svolta.

4. È con­sen­tito all’avvocato derog­are ai doveri di cui sopra qualora la divul­gazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svol­gi­mento dell’attività di difesa;

b) per impedire la com­mis­sione di un reato di par­ti­co­lare gravità;

c) per alle­gare cir­costanze di fatto in una con­tro­ver­sia tra avvo­cato e cliente o parte assistita;

d) nell’ambito di una pro­ce­dura disciplinare.

In ogni caso la divul­gazione dovrà essere lim­i­tata a quanto stret­ta­mente nec­es­sario per il fine tutelato.

5. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi prece­denti com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della cen­sura e, nei casi in cui la vio­lazione attenga al seg­reto pro­fes­sion­ale, l’applicazione della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni.

Art. 29 – Richi­esta di paga­mento

1. L’avvocato, nel corso del rap­porto pro­fes­sion­ale, può chiedere la cor­re­spon­sione di anticipi, rag­guagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul com­penso, com­misurati alla quan­tità e com­p­lessità delle prestazioni richi­este per l’espletamento dell’incarico.

2. L’avvocato deve tenere la con­tabil­ità delle spese sostenute e degli acconti rice­vuti e deve con­seg­nare, a richi­esta del cliente, la rel­a­tiva nota dettagliata.

3. L’avvocato deve emet­tere il pre­scritto doc­u­mento fis­cale per ogni paga­mento ricevuto.

4. L’avvocato non deve richiedere com­pensi o acconti man­i­fes­ta­mente spro­porzionati all’attività svolta o da svolgere.

5. L’avvocato, in caso di man­cato paga­mento da parte del cliente, non deve richiedere un com­penso mag­giore di quello già indi­cato, salvo ne abbia fatta riserva.

6. L’avvocato non deve sub­or­dinare al riconosci­mento di pro­pri diritti, o all’esecuzione di prestazioni par­ti­co­lari da parte del cliente, il ver­sa­mento a questi delle somme riscosse per suo conto.

7. L’avvocato non deve sub­or­dinare l’esecuzione di pro­pri adem­pi­menti pro­fes­sion­ali al riconosci­mento del diritto a trat­tenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

8. L’avvocato, nom­i­nato difen­sore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né per­cepire dalla parte assis­tita o da terzi, a qualunque titolo, com­pensi o rim­borsi diversi da quelli pre­visti dalla legge.

9. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della cen­sura. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8. com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da sei mesi a un anno

Art. 30 – Ges­tione di denaro altrui

1. L’avvocato deve gestire con dili­genza il denaro rice­vuto dalla parte assis­tita o da terzi nell’ adem­pi­mento dell’incarico pro­fes­sion­ale ovvero quello rice­vuto nell’ inter­esse della parte assis­tita e deve ren­derne conto sollecitamente.

2. L’avvocato non deve trat­tenere oltre il tempo stret­ta­mente nec­es­sario le somme rice­vute per conto della parte assis­tita, senza il con­senso di quest’ultima.

3. L’avvocato, nell’ eser­cizio della pro­pria attiv­ità pro­fes­sion­ale, deve rifi­utare di rice­vere o gestire fondi che non siano riferi­bili ad un cliente.

4. L’avvocato, in caso di depos­ito fidu­cia­rio, deve con­tes­tual­mente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.

5. La vio­lazione del dovere di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della cen­sura. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da sei mesi a un anno. La vio­lazione del dovere di cui al comma 3 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni.

Art. 31 – Compensazione

1. L’avvocato deve met­tere imme­di­ata­mente a dis­po­sizione della parte assis­tita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L’avvocato ha diritto di trat­tenere le somme da chi­unque rice­vute a rim­borso delle antic­i­pazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L’avvocato ha diritto di trat­tenere le somme da chi­unque rice­vute imputan­dole a titolo di compenso:

a)quando vi sia il con­senso del cliente e della parte assistita;

b)quando si tratti di somme liq­ui­date giudizial­mente a titolo di com­penso a carico della controparte

e l’avvocato non le abbia già rice­vute dal cliente o dalla parte assistita;

c) quando abbia già for­mu­lato una richi­esta di paga­mento del pro­prio com­penso espres­sa­mente accettata dal cliente.

4. La vio­lazione del dovere di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni. La vio­lazione del dovere di cui al comma 2 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 32 – Rin­un­cia al mandato

1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele nec­es­sarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rin­un­cia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assis­tita un con­gruo preavviso e deve infor­marla di quanto nec­es­sario per non pregiu­di­carne la difesa.

3. In ipotesi di irreperi­bil­ità della parte assis­tita, l’avvocato deve comu­ni­care alla stessa la rin­un­cia al mandato con let­tera rac­co­man­data all’indirizzo ana­grafico o all’ultimo domi­cilio conosci­uto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale for­mal­ità, fermi restando gli obb­lighi di legge, l’avvocato è eson­er­ato da ogni altra attiv­ità, indipen­den­te­mente dall’effettiva ricezione della rinuncia.

4. L’avvocato, dopo la rin­un­cia al mandato, nel rispetto degli obb­lighi di legge, non è respon­s­abile per la man­cata suc­ces­siva assis­tenza, qualora non sia nom­i­nato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L’avvocato deve comunque infor­mare la parte assis­tita delle comu­ni­cazioni e noti­fi­cazioni che dovessero pervenirgli.

6. La vio­lazione dei doveri di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 33 – Resti­tuzione di documenti

1. L’avvocato, se richiesto, deve resti­tuire senza ritardo gli atti ed i doc­u­menti rice­vuti dal cliente e dalla parte assis­tita per l’espletamento dell’incarico e con­seg­nare loro copia di tutti gli atti e doc­u­menti, anche prove­ni­enti da terzi, con­cer­nenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede strag­iudiziale che giudiziale, fermo restando il dis­posto di cui all’art. 48, terzo comma, del pre­sente codice.

2. L’avvocato non deve sub­or­dinare la resti­tuzione della doc­u­men­tazione al paga­mento del pro­prio compenso.

3. L’avvocato può estrarre e con­ser­vare copia di tale doc­u­men­tazione, anche senza il con­senso del cliente e della parte assistita.

4. La vio­lazione del dovere di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione del divi­eto di cui al comma 2 com­porta l’applicazione della censura.

Art. 34 – Azione con­tro il cliente e la parte assis­tita per il paga­mento del compenso

1. L’avvocato, per agire giudizial­mente nei con­fronti del cliente o della parte assis­tita per il paga­mento delle pro­prie prestazioni pro­fes­sion­ali, deve rin­un­ciare a tutti gli incar­ichi ricevuti.

2. La vio­lazione del dovere di cui al comma prece­dente com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 35 – Dovere di cor­retta informazione

1. L’avvocato che dà infor­mazioni sulla pro­pria attiv­ità pro­fes­sion­ale deve rispettare i doveri di ver­ità, cor­ret­tezza, trasparenza, seg­retezza e ris­er­vatezza, facendo in ogni caso rifer­i­mento alla natura e ai lim­iti dell’obbligazione professionale.

2. L’avvocato non deve dare infor­mazioni com­par­a­tive con altri pro­fes­sion­isti né equiv­oche, ingan­nevoli, den­i­gra­to­rie, sug­ges­tive o che con­tengano rifer­i­menti a titoli, fun­zioni o incar­ichi non iner­enti l’attività professionale.

3. L’avvocato, nel fornire infor­mazioni, deve in ogni caso indi­care il titolo pro­fes­sion­ale, la denom­i­nazione dello stu­dio e l’Ordine di appartenenza.

4. L’avvocato può uti­liz­zare il titolo acca­d­e­mico di pro­fes­sore solo se sia o sia stato docente uni­ver­si­tario di materie giuridiche; speci­f­i­cando in ogni caso la qual­i­fica e la mate­ria di insegnamento.

5. L’iscritto nel reg­istro dei prat­i­canti può usare esclu­si­va­mente e per esteso il titolo di “prat­i­cante avvo­cato”, con l’eventuale indi­cazione di “abil­i­tato al patrocinio” qualora abbia con­se­guito tale abilitazione.

6. Non è con­sen­tita l’indicazione di nom­i­na­tivi di pro­fes­sion­isti e di terzi non organi­ca­mente o diret­ta­mente col­le­gati con lo stu­dio dell’avvocato.

7. L’avvocato non può uti­liz­zare nell ’infor­mazione il nome di pro­fes­sion­ista defunto, che abbia fatto parte dello stu­dio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espres­sa­mente pre­visto o dis­posto per tes­ta­mento, ovvero non vi sia il con­senso unanime degli eredi.

8. Nelle infor­mazioni al pub­blico l’avvocato non deve indi­care il nom­i­na­tivo dei pro­pri cli­enti o parti assis­tite, ancorché questi vi consentano.

9. L’avvocato può uti­liz­zare, a fini infor­ma­tivi, esclu­si­va­mente i siti web con domini pro­pri senza reind­i­riz­za­mento, diret­ta­mente ricon­ducibili a sé, allo stu­dio legale asso­ci­ato o alla soci­età di avvo­cati alla quale parte­cipi, pre­via comu­ni­cazione al Con­siglio dell’Ordine di apparte­nenza della forma e del con­tenuto del sito stesso.

10. L’avvocato è respon­s­abile del con­tenuto e della sicurezza del pro­prio sito, che non può con­tenere rifer­i­menti com­mer­ciali o pub­blic­i­tari sia medi­ante l’indicazione diretta che medi­ante stru­menti di col­lega­mento interni o esterni al sito.

11. Le forme e le modal­ità delle infor­mazioni devono comunque rispettare i prin­cipi di dig­nità e decoro della professione.

12. La vio­lazione dei doveri di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 36 — Divi­eto di attiv­ità pro­fes­sion­ale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Cos­ti­tu­isce illecito dis­ci­pli­nare l’uso di un titolo pro­fes­sion­ale non con­se­guito ovvero lo svol­gi­mento di attiv­ità in man­canza di titolo o in peri­odo di sospensione.

2. Cos­ti­tu­isce altresì illecito dis­ci­pli­nare il com­por­ta­mento dell’avvocato che agevoli o, in qual­si­asi altro modo diretto o indi­retto, renda pos­si­bile a soggetti non abil­i­tati o sospesi l’esercizio abu­sivo dell’attività di avvo­cato o con­senta che tali soggetti ne pos­sano ricavare ben­efici eco­nomici, anche se lim­i­tata­mente al peri­odo di even­tuale sospen­sione dell’esercizio dell’attività.

3. La vio­lazione del comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da sei mesi a un anno. La vio­lazione del comma 2 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

Art. 37 – Divi­eto di acca­parra­mento di clientela

1. L’avvocato non deve acquisire rap­porti di clien­tela a mezzo di agen­zie o pro­cac­cia­tori o con modi non con­formi a cor­ret­tezza e decoro.

2. L’avvocato non deve offrire o cor­rispon­dere a col­leghi o a terzi provvi­gioni o altri com­pensi quale cor­rispet­tivo per la pre­sen­tazione di un cliente o per l’ottenimento di incar­ichi professionali.

3. Cos­ti­tu­isce infrazione dis­ci­pli­nare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la cor­re­spon­sione o la promessa di van­taggi per ottenere difese o incarichi.

4. E’ vietato offrire, sia diret­ta­mente che per inter­posta per­sona, le pro­prie prestazioni pro­fes­sion­ali al domi­cilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in gen­erale, in luoghi pub­blici o aperti al pubblico.

5. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione per­son­al­iz­zata e, cioè, riv­olta a una per­sona deter­mi­nata per uno speci­fico affare.

6. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi prece­denti com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

TITOLO III

RAP­PORTI CON I COLLEGHI

Art. 38 – Rap­porto di colleganza

1. L’avvocato che intenda pro­muo­vere un giudizio nei con­fronti di un col­lega per fatti atti­nenti all’esercizio della pro­fes­sione deve dar­gliene pre­ven­tiva comu­ni­cazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiu­di­care il diritto da tutelare.

2. L’avvocato non deve reg­is­trare una con­ver­sazione tele­fon­ica con un col­lega; la reg­is­trazione nel corso di una riu­nione è con­sen­tita soltanto con il con­senso di tutti i presenti.

3. L’avvocato non deve riportare in atti proces­su­ali o riferire in giudizio il con­tenuto di col­lo­qui ris­er­vati inter­corsi con colleghi.

4. La vio­lazione del dovere di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione dei divi­eti di cui ai comma 2 e 3 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 39 – Rap­porti con i col­lab­o­ra­tori dello studio

1. L’avvocato deve con­sen­tire ai pro­pri col­lab­o­ra­tori di miglio­rare la loro preparazione pro­fes­sion­ale e non impedire od osta­co­lare la loro crescita for­ma­tiva, com­pen­san­done in maniera adeguata la col­lab­o­razione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strut­ture dello studio.

2. La vio­lazione dei doveri di cui al pre­sente arti­colo com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

Art. 40 – Rap­porti con i praticanti

1. L’avvocato deve assi­cu­rare al prat­i­cante l’effettività e la profi­cuità della prat­ica forense, al fine di con­sen­tir­gli un’adeguata formazione.

2. L’avvocato deve fornire al prat­i­cante un ido­neo ambi­ente di lavoro e, fermo l’obbligo del rim­borso delle spese, riconoscer­gli, dopo il primo semes­tre di prat­ica, un com­penso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strut­ture dello studio.

3. L’avvocato deve attestare la veridic­ità delle anno­tazioni con­tenute nel libretto di prat­ica solo in seguito ad un adeguato con­trollo e senza indul­gere a motivi di favore o amicizia.

4.L’avvocato non deve incar­i­care il prat­i­cante di svol­gere attiv­ità difen­siva non consentita.

5.La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione del divi­eto di cui al comma 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 41 – Rap­porti con parte assis­tita da collega

1. L’avvocato non deve met­tersi in con­tatto diretto con la con­troparte che sap­pia assis­tita da altro collega.

2. L’avvocato, in ogni stato del pro­ced­i­mento e in ogni grado del giudizio, può avere con­tatti con le altre parti solo in pre­senza del loro difen­sore o con il con­senso di questi.

3. L’avvocato può ind­i­riz­zare cor­rispon­denza diret­ta­mente alla con­troparte, invian­done sem­pre copia per conoscenza al col­lega che la assiste, esclu­si­va­mente per richiedere com­por­ta­menti deter­mi­nati, inti­mare messe in mora, evitare pre­scrizioni o decadenze.

4. L’avvocato non deve rice­vere la con­troparte assis­tita da un col­lega senza infor­mare quest’ultimo e otten­erne il consenso.

5. La vio­lazione dei doveri e divi­eti di cui al pre­sente arti­colo com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 42 – Notizie riguardanti il collega

1. L’avvocato non deve esprimere apprez­za­menti den­i­gra­tori sull’ attiv­ità pro­fes­sion­ale di un collega.

2. L’avvocato non deve esi­bire in giudizio doc­u­menti rel­a­tivi alla posizione per­son­ale del col­lega avver­sario né uti­liz­zare notizie rel­a­tive alla sua per­sona, salvo che il col­lega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali doc­u­menti e notizie sia nec­es­sario alla tutela di un diritto.

3. La vio­lazione dei divi­eti di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

Art. 43 – Obbligo di sod­dis­fare le prestazioni affi­date ad altro collega

1. L’avvocato che incar­ichi diret­ta­mente altro col­lega di esercitare le fun­zioni di rap­p­re­sen­tanza o assis­tenza deve provvedere a com­pen­sarlo, ove non adem­pia il cliente.

2. La vio­lazione del dovere di cui al prece­dente comma com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 44 – Divi­eto di impug­nazione della transazione rag­giunta con il collega

1. L’avvocato che abbia rag­giunto con il col­lega avver­sario un accordo transat­tivo, accettato dalle parti, deve asten­ersi dal pro­porne impug­nazione, salvo che la stessa sia gius­ti­fi­cata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

2. La vio­lazione del dovere di cui al prece­dente comma com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 45 – Sos­ti­tuzione del col­lega nell’ attiv­ità di difesa

1. Nel caso di sos­ti­tuzione di un col­lega per revoca dell’incarico o rin­un­cia, il nuovo difen­sore deve ren­dere nota la pro­pria nom­ina al col­lega sos­ti­tu­ito, adoperan­dosi, senza pregiudizio per l’attività difen­siva, per­ché siano sod­dis­fatte le legit­time richi­este per le prestazioni svolte.

2. La vio­lazione dei doveri di cui al prece­dente comma com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

TITOLO IV

DOVERI DELLAVVOCATO NEL PROCESSO

Art. 46 – Dovere di difesa nel processo e rap­porto di colleganza

1. Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispi­rare la pro­pria con­dotta all’osservanza del dovere di difesa, sal­va­guardando, per quanto pos­si­bile, il rap­porto di colleganza.

2. L’avvocato deve rispettare la pun­tu­al­ità sia in sede di udienza che in ogni altra occa­sione di incon­tro con col­leghi; la ripetuta vio­lazione del divi­eto cos­ti­tu­isce illecito disciplinare.

3. L’avvocato deve opporsi alle istanze irritu­ali o ingius­tifi­cate che, for­mu­late nel processo dalle con­troparti, com­portino pregiudizio per la parte assistita.

4. Il difen­sore nom­i­nato di fidu­cia deve comu­ni­care tem­pes­ti­va­mente al col­lega, già nom­i­nato d’ufficio, l’incarico rice­vuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sol­lecitare la parte a provvedere al paga­mento di quanto dovuto al difen­sore d’ufficio per l’attività svolta.

5. L’avvocato, nell’ inter­esse della parte assis­tita e nel rispetto della legge, col­lab­ora con i difen­sori delle altre parti, anche scam­biando infor­mazioni, atti e documenti.

6. L’avvocato, nei casi di difesa con­giunta, deve con­sultare il cod­ifen­sore su ogni scelta proces­suale e infor­marlo del con­tenuto dei col­lo­qui con il comune assis­tito, al fine della effet­tiva con­di­vi­sione della difesa.

7. L’avvocato deve comu­ni­care al col­lega avver­sario l’interruzione delle trat­ta­tive strag­iudiziali, nella prospet­tiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.

8. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione del dovere di cui al comma 7 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e infor­mazioni al collega

1. L’avvocato deve dare tem­pes­tive istruzioni al col­lega cor­rispon­dente e questi, del pari, è tenuto a dare al col­lega sol­le­cite e det­tagli­ate infor­mazioni sull’ attiv­ità svolta e da svolgere.

2. L’elezione di domi­cilio presso un col­lega deve esser­gli pre­ven­ti­va­mente comu­ni­cata e da questi essere consentita.

3. L’avvocato cor­rispon­dente non deve definire diret­ta­mente una con­tro­ver­sia, in via transat­tiva, senza infor­mare il col­lega che gli ha affidato l’incarico.

4. L’avvocato cor­rispon­dente, in difetto di istruzioni, deve adop­er­arsi nel modo più oppor­tuno per la tutela degli inter­essi della parte, infor­mando non appena pos­si­bile il col­lega che gli ha affidato l’incarico.

5. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione del divi­eto di cui al comma 3 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 48 – Divi­eto di pro­durre la cor­rispon­denza scam­bi­ata con il collega

1. L’avvocato non deve pro­durre, riportare in atti proces­su­ali o riferire in giudizio la cor­rispon­denza inter­corsa esclu­si­va­mente tra col­leghi qual­i­fi­cata come ris­er­vata, nonché quella con­te­nente pro­poste transat­tive e rel­a­tive risposte.

2. L’avvocato può pro­durre la cor­rispon­denza inter­corsa tra col­leghi quando la stessa:

a) cos­ti­tu­isca per­fezion­a­mento e prova di un accordo;

b) assi­curi l’adempimento delle prestazioni richieste.

3. L’avvocato non deve con­seg­nare al cliente e alla parte assis­tita la cor­rispon­denza ris­er­vata tra col­leghi; può, qualora venga meno il mandato pro­fes­sion­ale, con­seg­narla al col­lega che gli suc­cede, a sua volta tenuto ad osser­vare il medes­imo dovere di riservatezza.

4. L’abuso della clau­sola di ris­er­vatezza cos­ti­tu­isce autonomo illecito disciplinare.

5.La vio­lazione dei divi­eti di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 49 – Doveri del difensore

1. L’avvocato nom­i­nato difen­sore d’ufficio deve comu­ni­care alla parte assis­tita che ha facoltà di scegliersi un difen­sore di fidu­cia e infor­marla che anche il difen­sore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito.

2. L’avvocato non deve assumere la difesa di più inda­gati o impu­tati che abbiano reso dichiarazioni accusato­rie nei con­fronti di altro inda­gato o impu­tato nel medes­imo pro­ced­i­mento o in pro­ced­i­mento con­nesso o collegato.

3. L’avvocato inda­gato o impu­tato in un pro­ced­i­mento penale non può assumere o man­tenere la difesa di altra parte nell’ ambito dello stesso procedimento.

4. La vio­lazione del dovere di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione dei divi­eti di cui al commi 2 e 3 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da sei mesi a un anno.

Art. 50 – Dovere di ver­ità

1. L’avvocato non deve intro­durre nel pro­ced­i­mento prove o ele­menti di prova, dichiarazioni o doc­u­menti che sap­pia essere falsi.

2. L’avvocato non deve uti­liz­zare nel pro­ced­i­mento prove o ele­menti di prova, dichiarazioni o doc­u­menti prodotti o prove­ni­enti dalla parte assis­tita che sap­pia o apprenda essere falsi.

3. L’avvocato che apprenda, anche suc­ces­si­va­mente, dell’introduzione nel pro­ced­i­mento di prove o ele­menti di prova, dichiarazioni o doc­u­menti falsi, prove­ni­enti dalla parte assis­tita, non può uti­liz­zarli e deve rin­un­ciare al mandato.

4. L’obbligo di rin­un­cia al mandato non sus­siste se pro­duzione o intro­duzione avvengano ad opera di parte diversa dal pro­prio assistito.

5. L’avvocato non deve impeg­nare di fronte al giu­dice la pro­pria parola sulla ver­ità dei fatti esposti in giudizio.

6. L’avvocato, nel pro­ced­i­mento, non deve ren­dere false dichiarazioni sull’ esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come pre­sup­posto di un provved­i­mento del magistrato.

7. L’avvocato, nella pre­sen­tazione di istanze o richi­este riguardanti lo stesso fatto, deve indi­care i provved­i­menti già ottenuti, com­presi quelli di rigetto.

8. La vio­lazione dei divi­eti di cui al comma 1, 2, 3, 5 e 6 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni. La vio­lazione del dovere di cui al comma 7 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

Art. 51 – La tes­ti­mo­ni­anza dell’avvocato

1. L’avvocato deve asten­ersi, salvo casi eccezion­ali, dal deporre, come per­sona infor­mata sui fatti o come tes­ti­mone, su cir­costanze app­rese nell’ eser­cizio della pro­pria attiv­ità pro­fes­sion­ale e ad essa inerenti.

2. L’avvocato deve comunque asten­ersi dal deporre sul con­tenuto di quanto appreso nel corso di col­lo­qui ris­er­vati con col­leghi nonché sul con­tenuto della cor­rispon­denza ris­er­vata inter­corsa con questi ultimi.

3. Qualora l’avvocato intenda pre­sen­tarsi come tes­ti­mone o per­sona infor­mata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rin­un­cia­rvi e non può riassumerlo.

4. La vio­lazione dei doveri di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 52 – Divi­eto di uso di espres­sioni offen­sive o sconvenienti

1. L’avvocato deve evitare espres­sioni offen­sive o scon­ve­ni­enti negli scritti in giudizio e nell ’eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale nei con­fronti di col­leghi, mag­is­trati, con­troparti o terzi.

2. La ritor­sione o la provo­cazione o la rec­i­proc­ità delle offese non escludono la ril­e­vanza dis­ci­pli­nare della condotta.

3. La vio­lazione del divi­eto di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 53 – Rap­porti con i magistrati

1. I rap­porti con i mag­is­trati devono essere improntati a dig­nità e a rec­i­proco rispetto.

2. L’avvocato, salvo casi par­ti­co­lari, non deve inter­loquire con il giu­dice in mer­ito al pro­ced­i­mento in corso senza la pre­senza del col­lega avversario.

3. L’avvocato chiam­ato a svol­gere fun­zioni di mag­is­trato ono­rario deve rispettare tutti gli obb­lighi iner­enti a tali fun­zioni e le norme sulle incompatibilità.

4. L’avvocato non deve approf­ittare di rap­porti di ami­cizia, famil­iar­ità o con­fi­denza con i mag­is­trati per ottenere o richiedere favori e pref­erenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti.

5. L’avvocato com­po­nente del Con­siglio dell’Ordine non deve accettare incar­ichi giudiziari da parte dei mag­is­trati del cir­con­dario, fatta eccezione per le nomine a difen­sore d’ufficio.

6. La vio­lazione dei doveri e divi­eti di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 54 – Rap­porti con arbi­tri, con­cil­ia­tori, medi­a­tori, per­iti e con­sulenti tecnici

1. I divi­eti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si appli­cano anche ai rap­porti dell’avvocato con arbi­tri, con­cil­ia­tori, medi­a­tori, per­iti, con­sulenti tec­nici d’ufficio e della controparte.

2. La vio­lazione dei divi­eti e doveri di cui al pre­sente arti­colo com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 55 – Rap­porti con i tes­ti­moni e per­sone infor­mate

1. L’avvocato non deve intrat­ten­ersi con tes­ti­moni o per­sone infor­mate sui fatti oggetto della causa o del pro­ced­i­mento con forza­ture o sug­ges­tioni dirette a con­seguire depo­sizioni compiacenti.

2. Il difen­sore, nell’ ambito del pro­ced­i­mento penale, ha facoltà di pro­cedere ad inves­tigazioni difen­sive nei modi e ter­mini pre­visti dalla legge e nel rispetto delle dis­po­sizioni che seguono e di quelle emanate dall’ Autorità Garante per la pro­tezione dei dati personali.

3. Il difen­sore deve man­tenere il seg­reto sugli atti delle inves­tigazioni difen­sive e sul loro con­tenuto, finché non ne fac­cia uso nel pro­ced­i­mento, salva la riv­e­lazione per giusta causa nell’ inter­esse della parte assistita.

4. Nel caso in cui il difen­sore si avvalga di sos­ti­tuti, col­lab­o­ra­tori, inves­ti­ga­tori pri­vati autor­iz­zati e con­sulenti tec­nici, può fornire agli stessi tutte le infor­mazioni e i doc­u­menti nec­es­sari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di seg­re­tazione degli atti, impo­nendo il vin­colo del seg­reto e l’obbligo di comu­ni­care esclu­si­va­mente a lui i risul­tati dell’attività.

5. Il difen­sore deve con­ser­vare scrupolosa­mente e ris­er­vata­mente la doc­u­men­tazione delle inves­tigazioni difen­sive per tutto il tempo nec­es­sario o utile all’ eser­cizio della difesa.

6. Gli avvisi che il difen­sore e gli altri soggetti even­tual­mente da lui del­e­gati sono tenuti a dare per legge alle per­sone inter­pel­late ai fini delle inves­tigazioni, devono essere doc­u­men­tati per iscritto.

7. Il difen­sore e gli altri soggetti da lui even­tual­mente del­e­gati non devono cor­rispon­dere alle per­sone, inter­pel­late ai fini delle inves­tigazioni, com­pensi o inden­nità sotto qual­si­asi forma, salva la facoltà di provvedere al rim­borso delle sole spese documentate.

8. Per con­ferire con la per­sona offesa dal reato, assumere infor­mazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difen­sore deve pro­cedere con invito scritto, pre­vio avviso all’eventuale difen­sore della stessa per­sona offesa, se conosci­uto; in ogni caso nell’invito è indi­cata l’opportunità che la per­sona provveda a con­sultare un difen­sore per­ché inter­venga all’atto.

9. Il difen­sore deve infor­mare i prossimi con­giunti della per­sona impu­tata o sot­to­posta ad indagini della facoltà di asten­ersi dal rispon­dere, speci­f­i­cando che, qualora non inten­dano avvalersene, sono obbli­gati a riferire la verità.

10. Il difen­sore deve doc­u­mentare in forma inte­grale le infor­mazioni assunte; quando è dis­posta la ripro­duzione, anche fono­grafica, le infor­mazioni pos­sono essere doc­u­men­tate in forma riassuntiva.

11. Il difen­sore non deve con­seg­nare copia o estratto del ver­bale alla per­sona che ha reso infor­mazioni, né al suo difen­sore.

12. La vio­lazione del divi­eto di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi. La vio­lazione dei doveri, dei divi­eti, degli obb­lighi di legge e delle pre­scrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da sei mesi a un anno. La vio­lazione dei doveri, dei divi­eti, degli obb­lighi di legge e delle pre­scrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 56 – Ascolto del minore

1. L’avvocato non può pro­cedere all’ ascolto di una per­sona minore di età senza il con­senso degli eser­centi la respon­s­abil­ità gen­i­to­ri­ale, sem­pre che non sus­sista con­flitto di inter­essi con gli stessi.

2. L’avvocato del gen­i­tore, nelle con­tro­ver­sie in mate­ria famil­iare o mino­rile, deve asten­ersi da ogni forma di col­lo­quio e con­tatto con i figli minori sulle cir­costanze oggetto delle stesse.

3. L’avvocato difen­sore nel pro­ced­i­mento penale, per con­ferire con per­sona minore, assumere infor­mazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare for­mal­mente gli eser­centi la respon­s­abil­ità gen­i­to­ri­ale, con indi­cazione della facoltà di inter­venire all’atto, fatto salvo l’obbligo della pre­senza dell’esperto nei casi pre­visti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia per­sona offesa dal reato.

4. La vio­lazione dei doveri e divi­eti di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da sei mesi a un anno.

Art. 57 – Rap­porti con organi di infor­mazione e attiv­ità di comunicazione

1. L’avvocato, fatte salve le esi­genze di difesa della parte assis­tita, nei rap­porti con gli organi di infor­mazione e in ogni attiv­ità di comu­ni­cazione, non deve fornire notizie cop­erte dal seg­reto di indagine, spendere il nome dei pro­pri cli­enti e assis­titi, enfa­tiz­zare le pro­prie capac­ità pro­fes­sion­ali, sol­lecitare arti­coli o inter­viste e con­vo­care con­ferenze stampa.

2. La vio­lazione dei divi­eti di cui al comma prece­dente com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

Art. 58 – Noti­fica in proprio

1. Il com­pi­mento di abusi nell’esercizio delle facoltà pre­viste dalla legge in mate­ria di noti­fi­cazione cos­ti­tu­isce illecito disciplinare.

2. Il com­por­ta­mento di cui al comma prece­dente com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

Art. 59 – Cal­en­dario del processo

1. Il man­cato rispetto dei ter­mini fis­sati nel cal­en­dario del processo civile, ove deter­mi­nato esclu­si­va­mente dal com­por­ta­mento dila­to­rio dell’avvocato, cos­ti­tu­isce illecito disciplinare.

2. La vio­lazione del comma prece­dente com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

Art. 60 – Asten­sione dalle udienze

1. L’avvocato ha diritto di asten­ersi dal parte­ci­pare alle udienze e alle altre attiv­ità giudiziarie quando l’astensione sia procla­mata dagli Organi forensi, ma deve atten­ersi alle dis­po­sizioni del codice di autore­go­la­men­tazione e alle norme vigenti.

2. L’avvocato che eserciti il pro­prio diritto di non aderire alla asten­sione deve infor­mare con con­gruo anticipo gli altri difen­sori costituiti.

3. L’avvocato non può aderire o dis­so­cia­rsi dalla procla­mata asten­sione a sec­onda delle pro­prie con­tin­genti convenienze.

4. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dis­so­cia­rsene con rifer­i­mento a sin­gole gior­nate o a pro­prie speci­fiche attiv­ità né può aderirvi parzial­mente, in certi giorni o per par­ti­co­lari pro­prie attiv­ità professionali.

5. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 61 – Arbitrato

1. L’avvocato chiam­ato a svol­gere la fun­zione di arbi­tro deve improntare il pro­prio com­por­ta­mento a pro­bità e cor­ret­tezza e vig­i­lare che il pro­ced­i­mento si svolga con imparzial­ità e indipen­denza.

2. L’avvocato non deve assumere la fun­zione di arbi­tro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rap­porti pro­fes­sion­ali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbi­tri pre­viste dal codice di rito.

3. L’avvocato non deve accettare la nom­ina ad arbi­tro se una delle parti del pro­ced­i­mento sia assis­tita, o sia stata assis­tita negli ultimi due anni, da altro pro­fes­sion­ista di lui socio o con lui asso­ci­ato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l’avvocato deve comu­ni­care per iscritto alle parti ogni ulte­ri­ore cir­costanza di fatto e ogni rap­porto con i difen­sori che pos­sano incidere sulla sua indipen­denza, al fine di ottenere il con­senso delle parti stesse all’ esple­ta­mento dell’incarico.

4. L’avvocato che viene des­ig­nato arbi­tro deve com­por­tarsi nel corso del pro­ced­i­mento in modo da preser­vare la fidu­cia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e con­dizion­a­menti esterni di qualunque tipo.

5. L’avvocato nella veste di arbitro:

a) deve man­tenere la ris­er­vatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del pro­ced­i­mento arbitrale;

b) non deve fornire notizie su ques­tioni atti­nenti al procedimento;

c) non deve ren­dere nota la deci­sione prima che questa sia for­mal­mente comu­ni­cata a tutte le parti.

6. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbi­tro non deve intrat­tenere rap­porti pro­fes­sion­ali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del pro­ced­i­mento stesso.

7. Il divi­eto si estende ai pro­fes­sion­isti soci, asso­ciati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La vio­lazione dei doveri e divi­eti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

La vio­lazione del divi­eto di cui al comma 2 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da sei mesi a un anno.

Art. 62 – Mediazione

1. L’avvocato che svolga la fun­zione di medi­a­tore deve rispettare gli obb­lighi det­tati dalla nor­ma­tiva in mate­ria e le pre­vi­sioni del rego­la­mento dell’organismo di medi­azione, nei lim­iti in cui queste ultime pre­vi­sioni non con­trastino con quelle del pre­sente codice.

2. L’avvocato non deve assumere la fun­zione di medi­a­tore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la fun­zione di medi­a­tore l’avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rap­porti pro­fes­sion­ali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assis­tita o sia stata assis­tita negli ultimi due anni da pro­fes­sion­ista di lui socio o con lui asso­ci­ato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso cos­ti­tu­isce con­dizione osta­tiva all’assunzione dell’incarico di medi­a­tore la ricor­renza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbi­tri pre­viste dal codice di rito.

4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di medi­a­tore non deve intrat­tenere rap­porti pro­fes­sion­ali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del pro­ced­i­mento stesso.

Il divi­eto si estende ai pro­fes­sion­isti soci, asso­ciati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L’avvocato non deve con­sen­tire che l’organismo di medi­azione abbia sede, a qual­si­asi titolo, o svolga attiv­ità presso il suo stu­dio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

6. La vio­lazione dei doveri e divi­eti di cui al 1 e 2 comma com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della cen­sura; la vio­lazione dei divi­eti di cui ai commi 3, 4 e 5 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

TITOLO V

RAP­PORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63 – Rap­porti con i terzi

1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo min­is­tero, deve com­por­tarsi, nei rap­porti inter­per­son­ali, in modo tale da non com­pro­met­tere la dig­nità della pro­fes­sione e l’affidamento dei terzi.

2. L’avvocato deve tenere un com­por­ta­mento cor­retto e rispet­toso nei con­fronti dei pro­pri dipen­denti, del per­son­ale giudiziario e di tutte le per­sone con le quali venga in con­tatto nell’ eser­cizio della professione.

3. La vio­lazione dei doveri di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

Art. 64 – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei con­fronti dei terzi

1. L’avvocato deve adem­piere alle obbligazioni assunte nei con­fronti dei terzi.

2. L’inadempimento ad obbligazioni estra­nee all’ eser­cizio della pro­fes­sione assume carat­tere di illecito dis­ci­pli­nare quando, per modal­ità o grav­ità, sia tale da com­pro­met­tere la dig­nità della pro­fes­sione e l’affidamento dei terzi.

3. La vio­lazione dei doveri di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

Art. 65 – Minac­cia di azioni alla controparte

1. L’avvocato può inti­mare alla con­troparte par­ti­co­lari adem­pi­menti sotto com­mi­na­to­ria di azioni, istanze fal­li­men­tari, denunce, querele o altre inizia­tive, infor­man­dola delle rel­a­tive con­seguenze, ma non deve minac­ciare azioni o inizia­tive spro­porzion­ate o vessatorie.

2. L’avvocato che, prima di assumere inizia­tive, ritenga di invitare la con­troparte ad un col­lo­quio nel pro­prio stu­dio, deve pre­cis­arle che può essere accom­pa­g­nata da un legale di fiducia.

3. L’avvocato può addeb­itare alla con­troparte com­pe­tenze e spese per l’attività prestata in sede strag­iudiziale, purché la richi­esta di paga­mento sia fatta a favore del pro­prio cliente.

4. La vio­lazione dei doveri di cui ai prece­denti commi com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 66 – Plu­ral­ità di azioni nei con­fronti della controparte

1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime inizia­tive giudiziali la situ­azione deb­ito­ria della con­troparte, quando ciò non cor­risponda ad effet­tive ragioni di tutela della parte assistita.

2. La vio­lazione del dovere di cui al prece­dente comma com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 67 – Richi­esta di com­penso pro­fes­sion­ale alla con­troparte

1. L’avvocato non deve richiedere alla con­troparte il paga­mento del pro­prio com­penso pro­fes­sion­ale, salvo che ciò sia oggetto di speci­fica pat­tuizione e vi sia l’accordo del pro­prio cliente, nonché in ogni altro caso pre­visto dalla legge.

2. L’avvocato, nel caso di inadem­pi­mento del cliente, può chiedere alla con­troparte il paga­mento del pro­prio com­penso pro­fes­sion­ale a seguito di accordi, presi in qual­si­asi forma, con i quali viene definito un pro­ced­i­mento giudiziale o arbitrale.

3. La vio­lazione del divi­eto di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

Art. 68 – Assun­zione di incar­ichi con­tro una parte già assistita

1. L’avvocato può assumere un incar­ico pro­fes­sion­ale con­tro una parte già assis­tita solo quando sia trascorso almeno un bien­nio dalla ces­sazione del rap­porto professionale.

2. L’avvocato non deve assumere un incar­ico pro­fes­sion­ale con­tro una parte già assis­tita quando l’oggetto del nuovo incar­ico non sia estra­neo a quello esple­tato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divi­eto all’ avvo­cato di uti­liz­zare notizie acquisite in ragione del rap­porto già esaurito.

4. L’avvocato che abbia assis­tito con­giun­ta­mente coni­ugi o con­viventi in con­tro­ver­sie di natura famil­iare deve sem­pre asten­ersi dal prestare la pro­pria assis­tenza in favore di uno di essi in con­tro­ver­sie suc­ces­sive tra i medesimi.

6. La vio­lazione dei divi­eti di cui al comma 1 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’ eser­cizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi. La vio­lazione dei doveri e divi­eti di cui ai commi 2, 3 e 5 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni.

TITOLO VI

RAP­PORTI CON LE ISTI­TUZIONI FORENSI

Art. 69 – Elezioni e rap­porti con le Isti­tuzioni forensi

1. L’avvocato, chiam­ato a far parte delle Isti­tuzioni forensi, deve adem­piere l’incarico con dili­genza, indipen­denza e imparzialità.

2. L’avvocato che parte­cipi, quale can­didato o quale sosten­i­tore di can­di­dati, ad elezioni ad Organi rap­p­re­sen­ta­tivi dell’Avvocatura deve com­por­tarsi con cor­ret­tezza, evi­tando forme di pro­pa­ganda ed inizia­tive non con­sone alla dig­nità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di inizia­tiva o pro­pa­ganda elet­torale nella sede di svol­gi­mento delle elezioni e durante le oper­azioni di voto.

4. Nelle sedi di svol­gi­mento delle oper­azioni di voto è con­sen­tita la sola aff­is­sione delle liste elet­torali e di man­i­festi con­te­nenti le regole di svol­gi­mento delle operazioni.

5. La vio­lazione del dovere di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della cen­sura. La vio­lazione dei doveri e divi­eti di cui ai commi 2, 3 e 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento.

Art. 70 – Rap­porti con il Con­siglio dell’Ordine

1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’ albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sus­sis­tenza di rap­porti di par­entela, coni­u­gio, affinità e con­vivenza con mag­is­trati, per i fini voluti dall’ ordi­na­mento giudiziario; tale obbligo sus­siste anche con rifer­i­mento a sopravvenute vari­azioni. 2. L’avvocato deve dare comu­ni­cazione scritta e imme­di­ata al Con­siglio dell’Ordine di apparte­nenza, e a quello even­tual­mente com­pe­tente per ter­ri­to­rio, della cos­ti­tuzione di asso­ci­azioni o soci­età pro­fes­sion­ali, dell’apertura di studi prin­ci­pali, sec­on­dari e di recapiti pro­fes­sion­ali e dei suc­ces­sivi eventi modificativi.

3. L’avvocato può parte­ci­pare ad una sola asso­ci­azione o soci­età tra avvocati.

4. L’avvocato deve assol­vere gli obb­lighi assi­cu­ra­tivi pre­visti dalla legge, nonchè quelli con­tribu­tivi nei con­fronti delle Isti­tuzioni forensi.

5. L’avvocato deve comu­ni­care al pro­prio Con­siglio dell’Ordine gli estremi delle polizze assi­cu­ra­tive ed ogni loro suc­ces­siva variazione.

6. L’avvocato deve rispettare i rego­la­menti del Con­siglio Nazionale Forense e del Con­siglio dell’Ordine di apparte­nenza con­cer­nenti gli obb­lighi e i pro­grammi for­ma­tivi.

7. La vio­lazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del pre­sente arti­colo com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento; la vio­lazione dei doveri di cui al comma 4 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 71 – Dovere di collaborazione

1. L’avvocato deve col­lab­o­rare con le Isti­tuzioni forensi per l’attuazione delle loro final­ità, osser­vando scrupolosa­mente il dovere di ver­ità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza rel­a­tivi alla vita forense o alla ammin­is­trazione della gius­tizia, che richiedano inizia­tive o inter­venti istituzionali.

2. Qualora le Isti­tuzioni forensi richiedano all’avvocato chiari­menti, notizie o adem­pi­menti in relazione a situ­azioni seg­nalate da terzi, ten­denti ad ottenere notizie o adem­pi­menti nell’interesse degli stessi, la man­cata sol­lecita risposta dell’iscritto cos­ti­tu­isce illecito disciplinare.

3. Nell’ambito di un pro­ced­i­mento dis­ci­pli­nare, o della fase ad esso pre­lim­inare, la man­cata sol­lecita risposta agli addeb­iti comu­ni­catigli e la man­cata pre­sen­tazione di osser­vazioni e difese non cos­ti­tu­is­cono autonomo illecito dis­ci­pli­nare, pur potendo tali com­por­ta­menti essere val­u­tati dall’organo giu­di­cante nella for­mazione del pro­prio libero convincimento.

4. La vio­lazione dei doveri di cui al comma 1 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare dell’avvertimento. La vio­lazione dei doveri di cui al comma 2 com­porta l’applicazione della sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

Art. 72 – Esame di abilitazione

1. L’avvocato che fac­cia per­venire, in qual­si­asi modo, ad uno o più can­di­dati, prima o durante la prova d’esame, testi rel­a­tivi al tema pro­posto è punito con la sanzione dis­ci­pli­nare della sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da due a sei mesi.

2. Qualora sia com­mis­sario di esame, la sanzione non può essere infe­ri­ore alla sospen­sione dall’esercizio dell’attività pro­fes­sion­ale da uno a tre anni.

3. Il can­didato che, nell’aula ove si svolge l’esame di abil­i­tazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qual­si­asi mezzo, e non ne fac­cia imme­di­ata denun­cia alla Com­mis­sione, è punito con la sanzione dis­ci­pli­nare della censura.

TITOLO VII

DIS­PO­SIZIONE FINALE

Art. 73 — Entrata in vigore

Il pre­sente codice deon­to­logico entra in vig­ore decorsi ses­santa giorni dalla pub­bli­cazione nella Gazzetta Ufficiale.