L’arbi­trato, dal latino arbi­tra­tus, cioè giudizio, è un metodo alter­na­tivo di risoluzione delle con­tro­ver­sie civili e commerciali.

Si tratta di un pro­ced­i­mento che si svolge dinanzi a soggetti terzi detti arbi­tri. Carat­ter­is­tica fon­da­men­tale dell’arbitrato è la pos­si­bil­ità, per le parti, di scegliere i soggetti che decider­anno la lite tra tec­nici ed esperti della mate­ria, esclu­dendo così il ricorso al giu­dice ordinario.

La deci­sione dell’Arbitro/i, il lodo, è vin­colante per le parti e pro­duce gli stessi effetti di una sentenza.

L’istituto dell’arbitrato è pre­visto dal Codice di pro­ce­dura civile (libro IV, titolo VIII, dagli artt. 806840), oltre che dalle recenti dis­po­sizioni legislative.

L’arbitrato non è con­sen­tito per vertenze in diritto di famiglia e per quelle iner­enti diritti indisponi­bili «che non pos­sono for­mare oggetto di transazione».

Si può fare ricorso all’arbitrato ammin­is­trato solo se sia stata inserita pre­ven­ti­va­mente in un con­tratto tra le parti, tra le quali è insorta la vertenza, un’apposita clau­sola scritta, detta clau­sola compromissoria.

E» poi pos­si­bile ricor­rere all’arbitrato, una volta sorta una vertenza tra le parti, attra­verso la stip­ula di un appos­ito accordo scritto, detto atto com­pro­mis­so­rio, con cui si del­ega ad arbi­tri o ad appositi Organ­ismi Arbi­trali la risoluzione della controversia.

Vi sono i vari tipi di arbitrati:

  • rit­uale: si svolge sec­ondo le regole del codice di pro­ce­dura civile. Con­duce ad una deci­sione, il lodo, che ha effi­ca­cia di sentenza.
  • irrituale: porta ad una deci­sione che ha natura ed effi­ca­cia negoziale.
  • di diritto: ove gli arbi­tri deci­dono sec­ondo le norme di un deter­mi­nato ordi­na­mento giuridico.
  • di equità: ove gli arbi­tri deci­dono uni­ca­mente sec­ondo cri­teri equitativi.
  • ammin­is­trato: quando il pro­ced­i­mento si svolge sotto il con­trollo di una deter­mi­nata isti­tuzione, in base ad un rego­la­mento da questa predisposto.
  • ad hoc: quando il pro­ced­i­mento viene dis­ci­plinato diret­ta­mente dalle parti nella loro accordo arbi­trale (clausola/​compromesso), senza far rifer­i­mento ad una isti­tuzione arbitrale.

La redazione delle clau­sole com­pro­mis­sorie e/​o dell’atto di com­pro­messo sono fon­da­men­tali al fine di evitare l’insorgenza di con­tro­ver­sie sulle stesse clau­sole che preve­dono il ricorso all’arbitrato.