L’arbitrato, dal latino arbitratus, cioè giudizio, è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali.
Si tratta di un procedimento che si svolge dinanzi a soggetti terzi detti arbitri. Caratteristica fondamentale dell’arbitrato è la possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo così il ricorso al giudice ordinario.
La decisione dell’Arbitro/i, il lodo, è vincolante per le parti e produce gli stessi effetti di una sentenza.
L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di procedura civile (libro IV, titolo VIII, dagli artt. 806 – 840), oltre che dalle recenti disposizioni legislative.
L’arbitrato non è consentito per vertenze in diritto di famiglia e per quelle inerenti diritti indisponibili «che non possono formare oggetto di transazione».
Si può fare ricorso all’arbitrato amministrato solo se sia stata inserita preventivamente in un contratto tra le parti, tra le quali è insorta la vertenza, un’apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria.
E» poi possibile ricorrere all’arbitrato, una volta sorta una vertenza tra le parti, attraverso la stipula di un apposito accordo scritto, detto atto compromissorio, con cui si delega ad arbitri o ad appositi Organismi Arbitrali la risoluzione della controversia.
Vi sono i vari tipi di arbitrati:
- rituale: si svolge secondo le regole del codice di procedura civile. Conduce ad una decisione, il lodo, che ha efficacia di sentenza.
- irrituale: porta ad una decisione che ha natura ed efficacia negoziale.
- di diritto: ove gli arbitri decidono secondo le norme di un determinato ordinamento giuridico.
- di equità: ove gli arbitri decidono unicamente secondo criteri equitativi.
- amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto.
- ad hoc: quando il procedimento viene disciplinato direttamente dalle parti nella loro accordo arbitrale (clausola/compromesso), senza far riferimento ad una istituzione arbitrale.
La redazione delle clausole compromissorie e/o dell’atto di compromesso sono fondamentali al fine di evitare l’insorgenza di controversie sulle stesse clausole che prevedono il ricorso all’arbitrato.