Il D.L. n. 132/​2014, con­ver­tito nella Legge n. 162/​2014, ed entrato in vig­ore il 9 feb­braio 2015, ha introdotto l’istituto della negozi­azione assistita.

È sancito l’obbligo di tentare una con­cil­i­azione (negozi­azione) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il paga­mento, a qual­si­asi titolo, di somme infe­ri­ori a 50.000 euro, nonchè per tutte le cause, indipen­den­te­mente dal val­ore, per il ris­arci­mento del danno derivante da cir­co­lazione di veicoli e natanti.

La parte, quindi, prima di iniziare una causa deve, a pena di impro­ced­i­bil­ità, tentare la negozi­azione assis­tita riv­ol­gen­dosi ad un avvocato.

La negozi­azione assis­tita non è però obbli­ga­to­ria nei seguenti casi:
1) nelle cause in cui la parte può stare in giudizio per­sonal­mente, vale a dire innanzi al Giu­dice di Pace in tutte le cause di val­ore infe­ri­ore ai 1.100 euro;

2) nelle cause che hanno ad oggetto diritti indisponi­bili, quale ad esem­pio il diritto agli ali­menti, che sca­tur­isce dai rap­porti familiari;

3) nei pro­ced­i­menti per ingiun­zione e nel giudizio di oppo­sizione. Non sarà, quindi, obbli­ga­to­rio esperire il ten­ta­tivo di negozi­azione assis­tita prima di richiedere l’emissione di un decreto ingiun­tivo nè prima di iniziare l’azione di oppo­sizione a decreto ingiuntivo;

4) con rifer­i­mento alle cause che hanno ad oggetto obbligazioni con­trat­tuali che derivano da con­tratti con­clusi fra con­suma­tore e pro­fes­sion­isti (ad esem­pio, respon­s­abil­ità del pro­dut­tore per danno da prodotto difet­toso, richi­este di resti­tuzioni eco­nomiche derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, richi­este eco­nomiche derivanti da difetti di con­for­mità del bene ecc.);

5) nei pro­ced­i­menti di CTU pre­ven­tiva ai fini della com­po­sizione della lite ovvero ex art. 696 bis c.p.c.;

6) nell’azione civile eserci­tata nel processo penale;

7) nei pro­ced­i­menti di oppo­sizione o inci­den­tali rel­a­tivi all’esecuzione forzata;

8) nei pro­ced­i­menti in cam­era di consiglio.

Cosa è nec­es­sario fare:

Prima di iniziare la causa, l’avvocato scriverà alla con­troparte, invi­tan­dola a stip­u­lare una con­ven­zione di negozi­azione assis­tita. L’invito dovrà essere fir­mato anche dalla parte con firma aut­en­ti­cata dal legale, speci­f­i­cando l’oggetto della con­tro­ver­sia, avver­tendo che la man­cata risposta entro 30 giorni o il rifi­uto potranno essere val­u­tate dal giu­dice ai fini delle spese di giudizio.
La con­troparte potrà:
a) comu­ni­care il pro­prio rifi­uto a stip­u­lare una con­ven­zione di negozi­azione assis­tita. In questo caso, rice­vuta la risposta neg­a­tiva la parte potrà iniziare la causa;

b) non rispon­dere. La parte che ha riv­olto l’invito dovrà, quindi, atten­dere trenta giorni dalla ricezione dell’invito per poi pro­cedere in giudizio;

c) rispon­dere aderendo all’invito.

Cosa accade se si aderisce all’invito di negozi­azione assistita:

Le parti, con i rispet­tivi legali, stip­uler­anno in forma scritta una «con­ven­zione di negozi­azione assis­tita», ovvero un accordo con cui si impeg­nano entro un ter­mine sta­bil­ito, non infe­ri­ore ad un mese, a coop­er­are in buona fede e con lealtà per risol­vere strag­iudizial­mente la controversia.

In caso di rag­giung­i­mento di un accordo, esso diverrà titolo esec­u­tivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In caso di man­cato rag­giung­i­mento dell’accordo entro il ter­mine sta­bil­ito nella con­ven­zione di negozi­azione assis­tita la parte potrà iniziare l’azione giudiziale.

Con­seguenze del man­cato invito alla negozi­azione assistita:

Il man­cato invito alla stip­ula di con­ven­zione di negozi­azione assis­tita cos­ti­tu­isce causa di impro­ced­i­bil­ità della domanda posta in giudizio. L’improcedibilità va eccepita dalla con­troparte o ril­e­vata d’ufficio dal giu­dice entro la prima udienza.
Quando, su istanza di parte o d’ufficio, il Giu­dice ver­i­fichi il man­cato esper­i­mento del pro­ced­i­mento di negozi­azione assis­tita, asseg­n­erà un ter­mine di 15 giorni alle parti per la comu­ni­cazione dell’invito.
Qualora il Giu­dice rilevi che la negozi­azione assis­tita è iniziata, ma non si è con­clusa, non essendo ancora scaduto il ter­mine sta­bil­ito nella con­ven­zione, fis­serà la suc­ces­siva udienza dopo la sca­denza del termine.

La negozi­azione assis­tita e la medi­azione obbligatoria:

La negozi­azione assis­tita non sos­ti­tu­isce la medi­azione obbli­ga­to­ria con rifer­i­mento a tutte le materie elen­cate dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 282010 e suc­ces­sive mod­i­fiche, che resta per tutte le vertenze per le quali è già prevista.

Qualora la richi­esta di paga­mento sia con­nessa ad altra domanda per la quale è pre­vista la medi­azione obbli­ga­to­ria, ad esem­pio l’accertamento di un diritto e il paga­mento di una somma di denaro in ragione di tale accer­ta­mento, occor­rerà seguire la sola pro­ce­dura di medi­azione obbligatoria.

La scelta di un legale com­pe­tente in mate­ria e che conosca le tec­niche di negozi­azione e che sia in grado di con­durre effi­cace­mente il negozi­ato sarà fon­da­men­tale per tutti col­oro che dovranno intrapren­dere questa strada ai fini della tutela dei pro­pri diritti, evi­tando inutili quanto gravosi contenziosi.

La negozi­azione assis­tita, quindi, cos­ti­tu­isce un ulte­ri­ore prezioso stru­mento per poter tute­lare i pro­pri diritti in modo celere e con con­teni­mento dei costi.