Il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ed entrato in vigore il 9 febbraio 2015, ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita.
È sancito l’obbligo di tentare una conciliazione (negoziazione) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 euro, nonchè per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.
La parte, quindi, prima di iniziare una causa deve, a pena di improcedibilità, tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato.
La negoziazione assistita non è però obbligatoria nei seguenti casi:
1) nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente, vale a dire innanzi al Giudice di Pace in tutte le cause di valore inferiore ai 1.100 euro;
2) nelle cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili, quale ad esempio il diritto agli alimenti, che scaturisce dai rapporti familiari;
3) nei procedimenti per ingiunzione e nel giudizio di opposizione. Non sarà, quindi, obbligatorio esperire il tentativo di negoziazione assistita prima di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo nè prima di iniziare l’azione di opposizione a decreto ingiuntivo;
4) con riferimento alle cause che hanno ad oggetto obbligazioni contrattuali che derivano da contratti conclusi fra consumatore e professionisti (ad esempio, responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, richieste di restituzioni economiche derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, richieste economiche derivanti da difetti di conformità del bene ecc.);
5) nei procedimenti di CTU preventiva ai fini della composizione della lite ovvero ex art. 696 bis c.p.c.;
6) nell’azione civile esercitata nel processo penale;
7) nei procedimenti di opposizione o incidentali relativi all’esecuzione forzata;
8) nei procedimenti in camera di consiglio.
Cosa è necessario fare:
Prima di iniziare la causa, l’avvocato scriverà alla controparte, invitandola a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito dovrà essere firmato anche dalla parte con firma autenticata dal legale, specificando l’oggetto della controversia, avvertendo che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutate dal giudice ai fini delle spese di giudizio.
La controparte potrà:
a) comunicare il proprio rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. In questo caso, ricevuta la risposta negativa la parte potrà iniziare la causa;
b) non rispondere. La parte che ha rivolto l’invito dovrà, quindi, attendere trenta giorni dalla ricezione dell’invito per poi procedere in giudizio;
c) rispondere aderendo all’invito.
Cosa accade se si aderisce all’invito di negoziazione assistita:
Le parti, con i rispettivi legali, stipuleranno in forma scritta una «convenzione di negoziazione assistita», ovvero un accordo con cui si impegnano entro un termine stabilito, non inferiore ad un mese, a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia.
In caso di raggiungimento di un accordo, esso diverrà titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita la parte potrà iniziare l’azione giudiziale.
Conseguenze del mancato invito alla negoziazione assistita:
Il mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita costituisce causa di improcedibilità della domanda posta in giudizio. L’improcedibilità va eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Quando, su istanza di parte o d’ufficio, il Giudice verifichi il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, assegnerà un termine di 15 giorni alle parti per la comunicazione dell’invito.
Qualora il Giudice rilevi che la negoziazione assistita è iniziata, ma non si è conclusa, non essendo ancora scaduto il termine stabilito nella convenzione, fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine.
La negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria:
La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria con riferimento a tutte le materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28⁄2010 e successive modifiche, che resta per tutte le vertenze per le quali è già prevista.
Qualora la richiesta di pagamento sia connessa ad altra domanda per la quale è prevista la mediazione obbligatoria, ad esempio l’accertamento di un diritto e il pagamento di una somma di denaro in ragione di tale accertamento, occorrerà seguire la sola procedura di mediazione obbligatoria.
La scelta di un legale competente in materia e che conosca le tecniche di negoziazione e che sia in grado di condurre efficacemente il negoziato sarà fondamentale per tutti coloro che dovranno intraprendere questa strada ai fini della tutela dei propri diritti, evitando inutili quanto gravosi contenziosi.
La negoziazione assistita, quindi, costituisce un ulteriore prezioso strumento per poter tutelare i propri diritti in modo celere e con contenimento dei costi.