Con l’introduzione della L. 220.2012 e successive modifiche (Decreto Legge 69 del 2013), al fine di poter partecipare alla procedura di mediazione e al fine di ottenere la manifestazione di assenso alla soluzione bonaria, il Condominio deve seguire un apposito iter interno.
LE CAUSE CONDOMINIALI IN MEDIAZIONE SONO LE SEGUENTI:
- le cause tra il condominio e il singolo condomino;
- le cause tra il condominio e l’amministratore;
- le cause tra il condominio e i terzi.
Le cause tra i singoli condomini esulano dal procedimento interno condominiale e devono in ogni caso essere preventivamente affrontate e discusse in mediazione e per lo più avranno come oggetto controversia in tema di diritti reali e /o rapporti di buon vicinato (materia obbligatoria per il procedimento mediaconciliativo ovvero proprietà, uso, usufrutto)
I condomini, come noto, hanno l’obbligo di tenere comportamenti consoni al corretto vivere sociale, non ledendo gli interessi e i diritti degli altri condomini, compresi quelli sanciti dal regolamento del condominio, e sono tenuti al rispetto del pagamento delle rispettive quote spese condominiali.
Nel caso di mancato adempimento di uno di questi obblighi, la vertenza è necessario prima attivare il procedimento di mediazione dinanzi ad un Organismo di Mediazione e successivamente, in caso di esito negativo della procedura bonaria, adire l’Autorità giudiziaria.
IL CONDOMINIO ED IL CONDOMINO MOROSO:
Nel caso di mancato pagamento delle spese del condominio, il procedimento di mediazione non è immediato.
L’amministratore, una volta ottenuta la deliberazione di approvazione del preventivo o del consuntivo delle spese condominiali e del conseguente piano di riparto è obbligato a presentare il ricorso per ingiunzione provvisoriamente esecutivo contro il condomino moroso.
La mediazione, quindi, non va attivata preventivamente nè per i procedimenti monitori quali quello di ingiunzione, nè nel caso di eventuale opposizione all’ingiunzione da parte del condomino moroso ingiunto.
La mediazione, infatti, dovrà essere attivata solo a seguito della pronunzia da parte del giudice dell’opposizione in merito alla clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto e, quindi, successivamente alla prima udienza dinanzi al Tribunale adito.
Infatti, l’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 28/2010, che non ha subito modifiche in ragione del D. L. 69/2013, così prevede: “I commi 1 e 2 (cioè la procedura di mediazione obbligatoria e delegata) non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; … “.
IL CONDOMINIO E LA TUTELA DEI BENI CONDOMINIALI:
Per quanto concerne la tutela dei beni condominiali, bisogna distinguere caso per caso.
Se l’azione è ordinaria, è necessario prima attivare e svolgere il procedimento di mediazione e poi, eventualmente, si adirà l’Autorità Giudiziaria.
Se, invece, si rende necessario agire con il procedimento possessorio, stante l’urgenza di un provvedimento giudiziario volto ad ottenere l’immediata tutela di una situazione di fatto relativa ai beni e servizi del condominio lesi dal condomino o eventualmente anche da un terzo, l’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 28⁄2010 prevede l’accesso in mediazione solo a seguito dell’emanazione dell’ordinanza sommaria del Giudice con cui vengono disposti i primi provvedimenti in merito alla situazione possessoria di cui si richiede la tutela in sede giudiziale.
IL CONDOMINIO E L’AMMINISTRATORE
Per le controversie tra il condominio e l’amministratore occorre verificare la sussistenza di eventuali negligenze di quest’ultimo, come sancite dalla novella di cui alla L. 220⁄2012 o di altre mancanze, stante la natura esemplificativa delle fattispecie contemplate dalla legge (art. 1129 c.c.).
Nel caso in cui si riscontri la mancanza della dovuta diligenza nel compimento di qualche attività, ad esempio la mancata apertura del proprio conto corrente, gravi irregolarità, bilancio inveritiero, etc…, il condominio può agire nei confronti dell’amministratore seguendo due strade alternative.
La prima riguarda il giudizio di revoca di cui all’art. 64 disp. att. codice civile, che è un procedimento di volontaria giurisdizione, che non ha natura contenziosa ma amministrativa, svolgendosi in camera di consiglio ex artt. 737 e segg. Cpc.
Per esso si deve obbligatoriamente adire il tribunale competente: il procedimento che si svolge in sede giudiziale in camera di consiglio è escluso dalla mediazione a norma dell’art. 5 comma 6 del D. lgs. 28⁄2010.
Se, invece, l’edificio intende agire in ragione del rapporto dei mandato contrattuale intercorrente con il proprio amministratore, la controversia vede l’immediato accesso in mediazione. Trattandosi di azione ordinaria in ragione del contratto edificio – mandatario, si rientra nelle fattispecie generali previste dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28⁄2010.
IL CONDOMINIO ED I TERZI:
Anche le cause tra il condominio e i terzi sono preventivamente discusse in mediazione in quanto in base all’art. 71 quater disp. att. codice civile, qualsiasi controversia che interessi il condominio deve essere fatta oggetto della procedura di mediazione sancita dal D. Lgs. 28⁄2010 prima di avere accesso in sede giudiziale.
Si pensi ad esempio al contratto di appalto con un’impresa avente ad oggetto la manutenzione ordinaria o straordinaria, di una parte comune dell’edificio.
IL CONDOMINIO E L’ITER INTERNO DA SEGUIRE PER LA PARTECIPAZIONE IN MEDIAZIONE, LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 71 QUATER DISP. ATT. C.C.
L’art. 71 ter disp. att. codice civile sancisce che la soluzione conciliativa delle vertenze che interessano il Condominio deve essere presentata ad un Organismo di Mediazione che abbia la propria sede dove è ubicato l’edificio condominiale
Trattasi del criterio della competenza territoriale dell’organismo di mediazione che è inderogabile.
Per quanto riguarda, invece, la rappresentanza del Condominio in sede di mediazione, l’art. 71 quater disp. att. codice civile, richiede che l’amministratore, in rappresentanza del Condominio, abbia ottenuto preventivamente il consenso.
La relativa delibera assembleare deve essere assunta con le maggioranze prescritte dall’ articolo 1136, secondo comma, c.c., ovvero con l’approvazione della maggioranza dei presenti alla riunione, che rappresentino almeno la metà del valore dell’intero edificio.
Poiché non viene distinta la prima e la seconda convocazione assembleare, la decisione deve essere assunta con queste maggioranze anche in seconda riunione.
Per quanto riguarda, invece, la convocazione dell’assemblea chiamata a decidere se presenziare o meno alla mediazione, il nuovo art. 66 disp. att. Codice Civile, richiede che l’avviso di convocazione debba essere inviato a mezzo raccomandata, consegnato a mano o fax, e debba pervenire a tutti i condomini almeno cinque giorni prima dell’assemblea.
L’art. 8 del D. Lgs. 28⁄2010 prevede che “All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda”.
Tenendo conto che risulta difficile avere l’assemblea di condominio prima del termine dell’incontro davanti al mediatore, l’art. 71 quater prevede che “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione”.
La delibera assembleare è condizione necessaria dell’avvio del procedimento e della legittima presenza del rappresentante del Condomjnio.
Lo stesso dicasi per l’eventuale proposta formulata dal mediatore, di cui all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 28⁄2010.
Nel caso di vertenza condominiale, l’art. 71 quater disp. Att. c.c. prescrive che il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.
Essa deve essere approvata dal condominio con le maggioranze di cui al medesimo art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza dei presenti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore dell’intero edificio).
L’art. 71 quater disp. Att. c.c. dispone che “La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con le maggioranze di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.”
Anche qui, non essendo sancita alcuna specifica indicazione per la prima e per la seconda convocazione, occorre il rispetto della prescritta maggioranza anche nella seconda riunione di condominio.
Se la deliberazione non ottiene il consenso della predetta maggioranza, la proposta si intende non accettata. Il tentativo di conciliazione ha esito negativo e la causa ordinaria può essere intrapresa.
LA POSIZIONE ATTIVA O PASSIVA DEL CONDOMINIO IN MEDIAZIONE
L’Organismo di Mediazione può essere adito dal terzo, dal condomino, o dal Condominio.
Quando il Condominio agisce per risolvere la controversia, presentando la domanda di conciliazione, non si pongono problemi in merito alle tempistiche da rispettare per la mediazione.
L’amministratore convoca l’assemblea per ottenere l’eventuale autorizzazione a adire l’organismo di conciliazione competente per territorio in ragione dell’ubicazione dell’edificio.
Se l’assemblea decide a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei millesimi, come prescritto dall’art. 71 ter disp. att. Codice Civile., l’Amministratore presenta l’istanza.
Se invece il quorum non è raggiunto, l’amministratore non può tentare la risoluzione della controversia, non potendo adire la procedura conciliativa.
Nel caso in cui il Condominio venga chiamato alla mediazione, l’istanza conciliativa deve pervenire al domicilio dell’amministratore.
In questi casi, poiché in concreto è difficile che l’amministratore riesca a tenere tempestivamente l’assemblea di condominio, l’art. 71 quater disp. Att. Codice Civile prevede che , “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.”.
L’art. 8 del D. Lgs. 28⁄2010 sancisce che l’incontro con il mediatore si deve tenere entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione. Poiché questo termine non è perentorio, esso può essere prorogato a cura del mediatore, dietro richiesta dell’amministratore, onde permettere l’assunzione della delibera prescritta dall’art. 71 quater disp. Att. c.c.
Per quanto riguarda la richiesta di spostamento del primo incontro, che a seguito del c.d. decreto del fare, ha natura di sola programmazione, non si ritiene che l’amministratore sia tenuto a documentare di essersi attivato con la produzione dell’avviso di convocazione inoltrato o che sta per inoltrare al condominio.
Queste osservazioni derivano dal fatto che l’indicazione della domanda di rinvio dell’incontro è pura e semplice, non essendo specificato che la richiesta deve essere motivata o giustificata. Inoltre, per lo svolgimento del procedimento conciliativo ex art. 4 D. Lgs. 28⁄2010 non sussistono particolari requisiti di formalità.
L’amministratore dovrà comunque attivarsi senza differimenti per convocare l’assemblea con l’apposito ordine del giorno tenuto conto che la mediazione dal momento della presentazione della domanda e sino alla definizione non può durare oltre i 3 mesi come sancito dalla legge.
LA DEFINZIONE DELLA MEDIAZIONE CONDOMINIALE
Gli esiti della mediazione condominiali possono essere diversi:
- Il condominio viene chiamato in mediazione, ma l’Amministratore non è riuscito a convocare per tempo l’assemblea
L’Amministratore chiederà un rinvio della data di incontro con il mediatore.
Il conciliatore, a seguito della presentazione dell’istanza del Condominio, fissa un’altra data per avere il primo incontro di programmazione onde verificare la percorribilità di una soluzione bonaria.
- L’amministratore ha convocato l’assemblea ma non ha ottenuto l’autorizzazione per presenziare in mediazione
L’amministratore del condominio chiamato in mediazione è riuscito a convocare per tempo l’assemblea in vista dell’incontro in mediazione ma questa ha deliberato di non voler presenziare e/o conciliare.
Il procedimento conciliativo si conclude con un verbale negativo di mancata partecipazione del condominio sin dal primo incontro di programmazione ex art. 8 D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69⁄2013.
Quanto detto vale per il Condominio soggetto passivo della domanda di mediazione.
Sia ove si tratti di questione che vede il Condominio parte attivante e/o parte chiamata in mediazione, l’amministratore spiegherà all’assemblea l’utilità della mediazione per una certa vertenza, e questa potrà decidere di non voler in alcun modo agire oppure delibererà di atttivarsi/presentarsi ed in tal caso individuerà soluzioni potranno essere considerate in mediazione e quali dovranno, invece, ritenersi escluse.
- L’amministratore è riuscito a ottenere l’approvazione, naturalmente nel rispetto delle maggioranze prescritte (maggioranza degli intervenuti che rappresentano la maggioranza dei millesimi dell’edificio in sede di prima convocazione o di seconda convocazione assembleare).
In sede di primo incontro di programmazione sancito dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. L. 69/2013, il mediatore verifica il contraddittorio e la possibilità di una soluzione bonaria nonchè il contenuto dell’autorizzazione del condominio, verificando la posizione del medesimo e la sua eventuale volontà transattiva.
Se manca la volontà conciliativa del Condominio, rimanendo esso assolutamente fermo sulle proprie posizioni, il mediatore verifica la volontà della controparte. Se anche questa non manifesta alcuna apertura alla conciliazione, la procedura si chiude con il primo incontro di programmazione, stante l’impossibilità di una transazione, con l’applicazione delle indennità ridotte di cui all’art. 17 del D. Lgs. 28/2010, modificato dal D. L. 69⁄2013.
Se l’autorizzazione manifesta una certa elasticità per la conciliazione, come anche la controparte, il mediatore fissa un nuovo incontro, che si qualifica in termini di vera e propria riunione di conciliazione.
In generale, il mediatore deve analizzare i poteri attribuiti all’Amministratore per la transazione: la volontà dell’edificio deve essere trasfusa nel verbale conciliativo nei medesimi termini di cui all’assunta decisione.
L’assemblea potrebbe aver dettagliato il contenuto della transazione in tutto o in parte, fino a giungere a qualificare l’amministratore in termini di semplice nuncius; oppure potrebbe aver conferito una delega alla conciliazione della lite senza limiti. In quest’ultimo caso l’amministratore ha ampio potere discrezionale di determinare l’oggetto dell’accordo.
Per il resto, il procedimento di mediazione si svolge in termini ordinari, secondo il dettato del D. Lgs. 28⁄2010 come modificato dal D. L. 69/2013, come per tutte le altre procedure di mediaconciliazione, salvo l’eventuale rispetto dell’iter procedurale di cui alla proposta del mediatore sulla base del combinato disposto dell’art. 71 quater disp. Att. c.c. e dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 28⁄2010.
LA PROPOSTA DEL MEDIATORE
L’art. 11 del D. lgs. 28⁄2010 al primo comma prevede che “Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13”. Il secondo comma di questa norma detta le regole “processuali”: “La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.”
Nelle fattispecie condominiali il mediatore che formula la proposta deve tener “conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare”
Il termine di 7 giorni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28⁄2010 non può essere, nella quasi totalità dei casi, dall’amministratore tenuto a convocare l’assemblea per verificare l’eventuale accettazione del condominio alla proposta del mediatore.
Il mediatore concorda quindi con le parti un termine più lungo, la cui base di calcolo viene determinata dal tempo necessario a convocare la riunione del condominio.
Anche se il trascorso del termine senza una risposta del condominio vale rifiuto della proposta di conciliazione, si ritiene opportuno per l’amministratore comunicare la mancata adesione dell’assemblea alla proposta transazione.
Quanto detto vale per il rispetto dei doveri del proprio mandato condominiale. Il condominio, nel negare la propria accettazione, potrebbe lasciare uno spiraglio per un diverso accordo conciliativo.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE
L’art. 8 4 bis D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. L. 69⁄2013 prevede che: «Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio .»
Pertanto il Condominio che decida di non partecipare alla mediazione senza giustificato motivo può essere sanzionato con il pagamento di una somma pari al contributo unificato che varia al variare del valore della causa.
Il motivo deve essere appunto «giustificato» e sarà oggetto di valutazione del Giudice.
La giustificazione deve essere reale e seria, attenzione, quindi, a motivazioni chiaramente futili, strumentali e pretestuose.
Ad esempio il costo della mediazione non può essere un «giustificato motivo».
Inoltre, il Giudice può desumere argomenti di prova a sfavore della parte che non abbia partecipato alla mediazione.
Partecipare alla mediazione, quindi, conviene sempre e trovare una soluzione in detta sede e senza dubbio preferibile rispetto ad un contenzioso lungo e costoso.